Art. 1
In vigore dal 3 gen 1878
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta la istanza fatta dal consiglio comunale di Montechiaro sul Chiese cori deliberazione 24 giugno 1877, perché quel comune venga autorizzato ad assumere la denominazione di Montichiari;
Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Montechiaro sui Chiese nella provincia di Brescia è autorizzato ad assumere la denominazione di Montichiari.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 6 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1877
Reg. 93 Atti del Governo a f. 76. G. Crodara Visconti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
G. NICOTERA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-12-06;4172#art-1