Art. 2
In vigore dal 31 ago 1877
È approvato il relativo statuto organico in data 9 maggio p. p., composto di dieciotto articoli con la seguente aggiunta a complemento degli articoli 4 e 5:
«Tanto il numero, quanto lo stipendio degli impiegati addetti al pio istituto non potranno essere accresciuti senza l'approvazione della autorità tutoria.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-07-11;1635#art-2