Art. 1

In vigore dal 19 lug 1877
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Visto il testamento segreto in data 23 aprile ed aperto il 9 ottobre 1875, rogato Cassinis, con cui Antonio Assalini dispose di un lascito di L. 12,000 a favore dell'istituto dei ciechi in Torino; Vista la dichiarazione del sindaco di Torino in data 7 aprile 1877, dalla quale risulta d'un deposito di L. 10,000 fatto da persona anonima per la fondazione dell'istituto predetto; Vista l'istanza del presidente del comitato promotore di quell'istituto per ottenerne la costituzione in corpo morale e per l'approvazione del relativo statuto organico; Vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale in data 16 aprile prossimo passato; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Visto il parere del consiglio di Stato del 12 corrente mese; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istituto pei ciechi fondato in Torino per effetto delle sovraccennate liberalità ed a cura di un comitato promotore, è costituito in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-05-24;1604#art-1

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