Art. 1
In vigore dal 19 lug 1877
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto il testamento segreto in data 23 aprile ed aperto il 9 ottobre 1875, rogato Cassinis, con cui Antonio Assalini dispose di un lascito di L. 12,000 a favore dell'istituto dei ciechi in Torino;
Vista la dichiarazione del sindaco di Torino in data 7 aprile 1877, dalla quale risulta d'un deposito di L. 10,000 fatto da persona anonima per la fondazione dell'istituto predetto;
Vista l'istanza del presidente del comitato promotore di quell'istituto per ottenerne la costituzione in corpo morale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale in data 16 aprile prossimo passato;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Visto il parere del consiglio di Stato del 12 corrente mese;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto pei ciechi fondato in Torino per effetto delle sovraccennate liberalità ed a cura di un comitato promotore, è costituito in corpo morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-05-24;1604#art-1