Art. 2
In vigore dal 29 mar 1877
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Corvino S.
Quirico, Casatisma e Robecco Pavese, a cui si procederà entro il mese di marzo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G. Nicotera.
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