Art. 2

In vigore dal 24 mag 1877
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali dei comuni di San Biagio e di Roncade, a cui si procederà entro il mese di febbraio 1877 in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 31 gennaio 1877. VITTORIO EMANUELE. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-01-31;3782#art-2

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