Art. 2

In vigore dal 17 feb 1877
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale a Lodi, a cui si procederà entro il mese di marzo 1877 in base alle liste elettorali, debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1877. VITTORIO EMANUELE. G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-01-18;3644#art-2

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