Art. 1

In vigore dal 12 dic 1876
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il decreto del nostro commissario straordinario nella provincia dell'Umbria in data 5 gennaio 1861, col quale, abrogati il rescritto della S. congregazione dei vescovi e regolari delli 23 luglio 1735, e il breve confermatorio di Clemente XII del 30 settembre stesso anno, si ordinò che i beni provenienti dalle eredità di Federigo e Muzio Campana fossero immediatamente separati da quelli del seminario vescovile e passati in proprietà del municipio di Osimo, con che dovesse applicarne i redditi alla istituzione ed al mantenimento di un collegio convitto nazionale; Veduti gli atti fatti a norma di legge dal comune di Osimo per ottenere detti beni e per istituire il collegio convitto; Considerando che le rendite della eredità Campana non sono sufficienti al mantenimento della istituzione; Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Ancona delli 16 agosto 1876; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il collegio convitto Campana di Osimo è riconosciuto come ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-09-22;1402#art-1

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