Art. 2

In vigore dal 15 set 1876
Le presenti disposizioni hanno effetto contemporaneamente alla Convenzione internazionale e relativo regolamento di cui nel precedente articolo, restando così abrogato il Nostro decreto del 6 maggio 1872, n. 817. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato al R. Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-08-09;3296#art-2

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