Capo XIV

Art. 133

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260#art-133

In sintesi

L'articolo in esame apparteneva al testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. Attualmente l'intero provvedimento risulta espressamente abrogato. Di conseguenza, la norma ha cessato la propria efficacia e non produce più effetti giuridici.

Perché esiste questa norma

La disposizione non è più operativa in quanto il provvedimento originario sul reclutamento dell'esercito è stato formalmente soppresso dall'ordinamento.

A chi si applica

La norma non è più applicabile ad alcun soggetto, essendo stata abrogata.

Esempio pratico

Un cittadino o un'amministrazione che intenda consultare le regole sul reclutamento militare non può più applicare questo articolo, poiché l'intero testo unico di cui faceva parte è stato abrogato.

Cosa è cambiato

L'articolo 133 del Testo Unico è stato inizialmente modificato dall'atto 082U0829 (art. 1, comma 1) e, successivamente, l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Domande frequenti

L'articolo 133 è attualmente in vigore?No, l'articolo non è più in vigore poiché l'intero provvedimento è stato abrogato.
Quale atto ha abrogato il provvedimento contenente l'articolo 133?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
L'articolo 133 ha subito modifiche prima di essere abrogato?Sì, in precedenza l'articolo 133 del Testo Unico era stato modificato dall'atto 082U0829 (art. 1, comma 1).

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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