Art. 133
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260#art-133
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L'articolo in esame apparteneva al testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. Attualmente l'intero provvedimento risulta espressamente abrogato. Di conseguenza, la norma ha cessato la propria efficacia e non produce più effetti giuridici.
La disposizione non è più operativa in quanto il provvedimento originario sul reclutamento dell'esercito è stato formalmente soppresso dall'ordinamento.
La norma non è più applicabile ad alcun soggetto, essendo stata abrogata.
Un cittadino o un'amministrazione che intenda consultare le regole sul reclutamento militare non può più applicare questo articolo, poiché l'intero testo unico di cui faceva parte è stato abrogato.
L'articolo 133 del Testo Unico è stato inizialmente modificato dall'atto 082U0829 (art. 1, comma 1) e, successivamente, l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.