Art. 2
In vigore dal 30 gen 1876
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 19 dicembre 1875.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1876
Vol. 85 Atti del Governo a c. 4. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
G. Finali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-12-19;1177#art-2