Art. 2
In vigore dal 14 gen 1876
Il capitale della eredità che supera le lire duecentomila (lire 200,000) è eretto in ente morale con la denominazione Fondo Porta, sotto il patronato e l'amministrazione del municipio pavese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-12-02;1157#art-2