Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-04-26;2488#art-2
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La disposizione stabilisce che le attuali rappresentanze dei comuni di Ceselli e Scheggino restano in carica e proseguono le loro normali funzioni. Questa situazione temporanea dura fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Scheggino, prevista entro il mese di luglio secondo le liste elettorali aggiornate. Durante questo periodo di passaggio, gli amministratori in carica hanno il divieto di adottare delibere che possano vincolare o limitare l'operato del futuro Consiglio. Infine, si dispone l'inserimento del decreto nella Raccolta ufficiale e il relativo obbligo di osservanza.
La norma disciplina la fase transitoria conseguente alla soppressione del comune di Ceselli e alla sua unione con quello di Scheggino. Serve a garantire la continuita dell'amministrazione locale fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, evitando decisioni che possano condizionarlo.
Si applica alle attuali rappresentanze e amministrazioni comunali di Ceselli e di Scheggino, nonche a chiunque spetti osservare e far osservare il decreto.
Durante il periodo transitorio prima delle elezioni di luglio, la rappresentanza comunale in carica deve gestire l'ordinaria amministrazione del territorio. Non puo tuttavia approvare un accordo pluriennale o un provvedimento straordinario che imporrebbe obblighi e vincoli al nuovo Consiglio comunale di Scheggino non appena insediato.
Obbligo per le attuali rappresentanze di astenersi da deliberazioni che vincolino l'azione del futuro Consiglio; obbligo di procedere alla costituzione del nuovo Consiglio entro luglio su liste elettorali riformate; obbligo di inserzione del decreto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.