Art. 2
In vigore dal 5 giu 1875
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Scheggino, a cui si procederà entro il mese di luglio in base alle liste elettorali amministrative debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Napoli, addì 26 aprile 1873.
VITTORIO EMANUELE.
G. Cantelli.
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