Art. 2
In vigore dal 29 dic 1878
La dotazione annua della suddetta Accademia è stabilita in lire settantacinquemila (L. 75,000), che saranno prelevate dal capitolo 13 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1878 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1875.
VITTORIO EMANUELE.
R. Bonghi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-02-14;2385#art-2