Art. 1

In vigore dal 27 feb 1875
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società per le operazioni di credito popolare, stabilita in Castelfranco Veneto col nome di Banca mutua popolare di Castelfranco Veneto, col capitale di lire 50,000 diviso in numero 1,000 azioni da lire 50 ciascuna, e colla durata di anni 50 decorrendi dalla data del presente decreto; Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio; Visti i Regi Decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la società anonima per azioni nominative, denominatasi Banca mutua popolare di Castelfranco Veneto, sedente in Castelfranco Veneto ed ivi costituitasi coll'istrumento pubblico del dì 14 dicembre 1874, rogato Mario Savorgnan-Novello ai n. 3416-1155 di repertorio, ed è approvato il suo statuto che sta inserto all'istrumento pubblico di deposito del 15 gennaio 1875, rogato pure in Castelfranco Veneto dallo stesso notaio Mario Savorgnan-Novello ai n. 3439-1178 di repertorio.
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