Art. 2

In vigore dal 3 nov 1874
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali, a cui si procederà a cura del prefetto della provincia, entro il mese di dicembre, in base alle liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sommariva Perno, addì 23 settembre 1874. VITTORIO EMANUELE. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-23;2126#art-2

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