Statuto Organico
Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 31 dic 1905
Statuto Organico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 2 NOVEMBRE 1905, N.
CCCLXX
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 2 novembre 1905, n. CCCLXX (370) ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il presente statuto andra' in vigore a cominciare dall'anno scolastico successivo alla sua definitiva approvazione da parte della competente autorita', e contemporaneamente s'intendera' abrogato il vecchio statuto 17 luglio 1874, approvato con R. decreto 22 settembre 1874, n. 955, salvo il disposto dall'articolo susseguente". Si riporta di seguito il suindicato articolo 22: "I giovani gia' sussidiati, o che in seguito si sussidiassero secondo il vecchio statuto, continueranno a fruire del sussidio, e cesseranno da tale godimento giusta le norme del medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-22;955#art-so-2