Art. 1

In vigore dal 22 apr 1874
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Rescritto del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, del 1786, onde fu operata la divisione dei beni già appartenenti in comune al Conservatorio di S. Girolamo per il ricovero e per la educazione delle fanciulle povere, e all'altro Conservatorio detto del Refugio, destinato alle fanciulle di famiglie nobili in Siena; Visto che per effetto di quel Rescritto venne assegnato al Conservatorio di S. Girolamo una parte dei detti beni portante l'annua rendita di lire 10,618.18, la quale fu poi data in amministrazione a una Congregazione detta delle Vergini abbandonate, sotto la tutela e vigilanza governativa; Riconosciuto in fatto che nell'anno 1855 il Governo Granducale Toscano, entrato nel proposito di erigere nel Conservatorio di S. Girolamo una Casa centrale di Figlie della Carità, avviò trattative con la Santa Sede, le quali misero capo al Breve Apostolico del 31 agosto, a cui fu dato eseguimento con la Risoluzione Sovrana del 23 aprile del seguente anno 1856; Che in virtù di quegli atti furono remosse le Oblate, e il Conservatorio di S. Girolamo divenne Casa centrale delle Figlie della Carità di Toscana, alla quale il Governo del Granduca assegnò sui beni di esso Conservatorio una rendita di L. 7,000, aumentata in appresso per cagione di spese di culto a L. 8,177.48, rimanendo però l'amministrazione dei beni all'Opera pia del Duomo di Siena, sotto la tutela e vigilanza del Governo; Che la detta Casa centrale ha perduto il carattere di Ente morale ecclesiastico, lacchè per decisione del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, confermata dai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze, fu dichiarato che le Figlie della Carità in Siena non costituiscono una corporazione religiosa nel senso della Legge 7 luglio 1866, ma un'associazione laicale; Che per altro essa Casa non ha perduto il carattere di Ente morale, in quanto costituisce un'associazione permanente che ha una dotazione governativa, ed ebbe vita in Siena per un atto dell'Autorità Sovrana del tempo, atto che non venne abrogato mai, nè derogato; e che quindi come Ente morale una simile istituzione non può essere sottratta alla vigilanza del Governo, da cui l'esistenza degli Enti morali dipende; Considerato d'altra parte che lo scopo cui di fatto singolarmente attende la Casa centrale delle Figlie della Carità in Siena è manifestamente quello dell'educazione e dell'istruzione, dacché le Suore non solo hanno conservato le scuole che vi tenevano le Oblate, ma ve ne hanno aggiunte di nuove; Considerato perciò che come Ente morale avente uno scopo educativo essa vuol esser posta sotto la vigilanza diretta ed efficace del Ministero della Istruzione Pubblica; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, reggente il Dicastero della Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La Casa centrale delle Figlie della Carità, che ha vita nel soppresso Conservatorio di S. Girolamo a Siena, è dichiarato Ente morale educativo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 5 marzo 1874. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1874 Vol. 75 Atti del Governo a c. 36. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-05;826#art-1

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Art. 1 Col quale la Casa centrale delle Figlie della Carita', che ha vita nel soppresso Conservatorio di San Girolamo a Siena, e' dichiarato Ente morale educativo dipendente dal Ministero della Istruzione Pubblica. — Testo vigente | Portale Normativo