Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-02-28;1821#art-1

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Art. 1 E' data esecuzione alla Convenzione per la congiunzione delle due reti ferroviarie Italiana e Svizzera, e per lo stabilimento delle stazioni internazionali a Chiasso ed a Luino. — Testo vigente | Portale Normativo