Art. 3
In vigore dal 24 nov 1873
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Genova, a cui si procederà per cura del Prefetto della Provincia entro il mese di dicembre 1873, in base alle liste elettorali debitamente rivedute a forma di Legge, le attuali Rappresentanze dei sette Comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 26 ottobre 1873.
VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti.
G. Castelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1873-10-26;1638#art-3