Art. 2

In vigore dal 28 ago 1873
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Ortignano a cui si procederà a cura del prefetto della provincia, entro il mese di settembre 1873, in base alle liste elettorali amministrative debitamente riformate, a forma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 24 luglio 1873. VITTORIO EMANUELE. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-07-24;1516#art-2

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Art. 2 Col quale i due Comuni di Raggiolo e Ortignano vengono riuniti in un solo Comune con sede in Ortignano. — Testo vigente | Portale Normativo