Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-06-19;1403#art-2

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Art. 2 Che lascia agli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio insino a che durino nelle loro funzioni. — Testo vigente | Portale Normativo