Art. 3

In vigore dal 4 lug 1873
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale, a cui si procederà per cura del Prefetto entro il mese di agosto, in base alle liste elettorali debitamente rivedute, le Rappresentanze dei due Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 8 giugno 1873. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1873 Vol. 69 Atti del Governo a c. 74. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza. Quintino Sella.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-06-08;1413#art-3

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