Art. 2

In vigore dal 26 apr 1873
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Francavilla Bisio, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di giugno 1873, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma di Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 26 marzo 1875. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1873 Vol. 66 Atti del Governo a c. 41. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1873-03-26;1319#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 che ordina la riunione in un solo dei Comuni di Bisio e Francavilla Bisio, nella Provincia di Alessandria, con la sede municipale in Francavilla. — Testo vigente | Portale Normativo