Art. 2
In vigore dal 2 mag 1873
Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:
A) In fine dell'articolo 14 sono aggiunte queste parole: «La Società non potrà lucrare i versamenti fatti sulle azioni dei soci morosi se non ottemperando alle disposizioni degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio.»
B) Nell'articolo 16, alle parole «colla intestazione del nuovo socio nei registri» sono sostituite le seguenti: «per dichiarazione sui libri della Società, firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale.»
C) In fine dell'articolo 24 è aggiunta la disposizione seguente:
«Sarà inoltre compilato il bilancio annuale, che, appena ottenuta l'approvazione dell'assemblea, sarà pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.»
D) Nell'articolo 25 sono cancellate le ultime parole «tre Sindaci.»
E) Nell'articolo 28 sono cancellate le ultime parole «ed ogni volta che gli altri Consiglieri non rispondessero agli inviti» e vi sono sostituite le parole seguenti: «In tali casi le deliberazioni saranno valide purchè raccolgano l'unanimità dei voti. Negli altri è necessario, per la validità delle deliberazioni, l'intervento alle sedute di cinque componenti il Consiglio, compreso il Presidente: in questi casi basterà la maggioranza assoluta dei voti.»
F) In fine dell'articolo 29 sono aggiunte queste parole: «I Sindaci possono intervenire alle adunanze del Consiglio di direzione.
Intervenendovi, hanno voto consultivo.»
G) In fine dell'articolo 33 sono aggiunte le parole seguenti: «Nella seconda convocazione, che avrà luogo avanti che decorra un mese dalla prima, non si delibera validamente se non sulle materie contenute nell'ordine del giorno della prima convocazione.»
H) Nell'articolo 35, dopo la parola «maggioranza,» è inserita la parola «assoluta.»
I) In fine dell'articolo 39 sono aggiunte le parole «e le modificazioni dello statuto. Per la validità delle deliberazioni soggette all'approvazione governativa e di quelle per la fusione della Società con altre è necessario che il partito sia vinto alla maggioranza dei due terzi dei voti, e che se trattasi di prima convocazione i soci intervenuti all'adunanza, in numero non minore di quaranta, vi rappresentino due quinti almeno del capitale sociale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1873-03-09;579#art-2