Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-19;1264#art-1

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Art. 1 Col quale le Commissioni per le imposte dirette, instituite per l'anno 1873, sono mantenute in funzione anche per l'applicazione delle imposte del 1874. — Testo vigente | Portale Normativo