Art. 1
In vigore dal 29 giu 1873
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 22 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio, e da canali demaniali, e di occupare, altresì ad uso privato, alcuni tratti di spiaggia marina e lacuale;
Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni ed occupazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agl'individui, Società e Comuni indicati nello annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare le aree di spiagge ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'Elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 16 febbraio 1873.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 75. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Quintino Sella.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-16;1395#art-1