Art. 1

In vigore dal 27 giu 1873
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro delle Finanze; Visto l'Elenco in cui trovansi descritte n. 30 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni di acqua da fiumi e torrenti del pubblico Demanio e dai canali demaniali; Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele; Udito il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. È concesso, senza pregiudizio di legittimi diritti di terzi, agl'individui e Comuni indicati nell'annesso Elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'Elenco stesso notate, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti all'uopo stipulati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 16 febbraio 1873. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1873 Vol. 69 Atti del Governo a c. 73. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Quintino Sella.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-16;1374#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che fa concessione ad alcuni individui di derivare acque da fiumi, torrenti e canali di proprieta' demaniale. — Testo vigente | Portale Normativo