Art. 1
In vigore dal 29 apr 1873
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Vista la domanda dell'Ingegnere Emanuele Caneva, diretta ad ottenere la facoltà di costruire un porto-canale sulla spiaggia marina di Montignoso, Provincia di Massa Carrara, alla foce del Cinquale, per facilitare il carico dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane, come per qualsiasi altro scopo commerciale;
Vista la inchiesta amministrativa regolarmente istrutta, dalla quale risulta che l'opera divisata non può recare alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà, quando si osservino le opportune cautele;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, all'Ingegnere Emanuele Caneva di costruire un porto-canale sulla spiaggia marina di Montignoso, alla foce del Cinquale, per facilitare il carico dei marmi provenienti dalle Alpi Apuane, come per qualsiasi altro scopo commerciale, e conseguentemente di occupare le occorrenti aree di terreno arenile e siti acquei di proprietà erariale.
Tale concessione è fatta per anni cinquanta a partire dal primo gennaio 1873, mediante la prestazione alle Finanze dello Stato di annue lire 200 pei primi trent'anni, e di annue lire 400 pei successivi anni venti, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni assunte nel pubblico atto di obbligazione passato dal richiedente il 3 ottobre 1872 avanti la Prefettura di Massa Carrara.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 2 febbraio 1873.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alte Corte dei conti addì 19 febbraio 1873
Vol. 67 Atti del Governo a c. 16. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Quintino Sella.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1873-02-02;1323#art-1