Art. 2

In vigore dal 16 mag 1873
Saranno introdotte nello statuto del Monte dei Paschi le modificazioni appresso indicate: A) Gli articoli 11 e 17 sono soppressi. B) In fine dell'articolo 22 è aggiunta la seguente disposizione: «Essi dovranno altresì astenersi dal prender parte a deliberazioni in cui si tratti del loro interesse o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, come anche di conferire impieghi alle medesime persone.» C) Agli articoli 30 e 31 è sostituito l'unico articolo seguente: «La metà almeno degli utili netti sarà destinata ad aumentare il patrimonio del Monte; il resto potrà essere erogato in opere di beneficenza e di pubblica utilità per la città di Siena.» D) Al titolo VII, che prenderà la denominazione di Disposizioni generali e transitorie, è aggiunto prima dell'attuale articolo 32 un nuovo articolo così concepito: «I modi e i termini per le restituzioni delle somme depositate presso il Monte e dei mutui da esso accordati saranno stabiliti mediante Regolamento fatto dal Municipio di Siena.» Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 8 dicembre 1872. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1873 Vol. 66 Atti del Governo a c. 41. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-12-08;497#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo