Art. 1

In vigore dal 7 gen 1873
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Felice (Roma), in data 10 novembre 1872; Vista la legge 20 marzo 1865, Allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di San Felice, in provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di San Felice Circeo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° dicembre 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-12-01;1123#art-1

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