Art. 1
In vigore dal 11 mar 1873
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 8 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, le quali concernono l'applicazione delle tasse comunali di famiglia o focatico e sul bestiame.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 25 novembre 1872.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1873
Vol. 66 Atti del Governo a c. 30. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Quintino Sella.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-11-25;501#art-1