Art. 1

In vigore dal 11 mar 1873
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 8 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513; Viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco; Uditi i pareri del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, le quali concernono l'applicazione delle tasse comunali di famiglia o focatico e sul bestiame. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 25 novembre 1872. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1873 Vol. 66 Atti del Governo a c. 30. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Quintino Sella.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-11-25;501#art-1

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Art. 1 Col quale sono approvate le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Trapani, Avellino, Siracusa, Pesaro e Roma, concernenti l'applicazione delle tasse comunali di famiglia o focatico e sul bestiame. — Testo vigente | Portale Normativo