Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-11-17;1116#art-1

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Art. 1 Col quale l'Archivio delle Finanze ed Uniti in Milano, l'Archivio generale delle Finanze in Torino, e l'Archivio della Commissione superiore di liquidazione dei vecchi crediti nelle antiche Provincie sono aggregati, il primo all'Archivio di Stato in Milano, ed i secondi all'Archivio di Stato in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo