Art. 1 Col quale l'Archivio delle Finanze ed Uniti in Milano, l'Archivio generale delle Finanze in Torino, e l'Archivio della Commissione superiore di liquidazione dei vecchi crediti nelle antiche Provincie sono aggregati, il primo all'Archivio di Stato in Milano, ed i secondi all'Archivio di Stato in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo