Art. 2
In vigore dal 23 dic 1872
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali, cui si procederà a cura del prefetto di Pavia entro il mese di dicembre 1872, nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sopra nominati continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare i futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 1° novembre 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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