Art. 2
In vigore dal 13 dic 1872
Le modificazioni da farsi nello statuto della Società sono le seguenti:
A) I capoversi delle lettere c e d dell'articolo 5 sono soppressi e vi è sostituito questo capoverso:
«c) Gli altri sette decimi saranno richiesti in seguito a deliberazione dell'assemblea generale a seconda delle esigenze sociali.»
B) Nell'articolo 35, dopo le parole «azioni da essi rappresentate,» sono inserite queste: «limitativamente agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.»
Nello stesso articolo 35, alle parole «semplice maggioranza di voti» sono sostituite le parole «maggioranza assoluta dei voti.»
C) In fine dell'articolo 36 sono aggiunte le parole seguenti: «Alle stesse prescrizioni sono soggette le deliberazioni concernenti l'aumento del capitale e la proroga della durata sociale.
Tutte le deliberazioni contemplate da questo articolo non saranno esecutorie senza l'approvazione governativa.»
D) Nell'articolo 37, alle parole «deposito di dieci azioni» sono sostituite le parole «deposito di cinque azioni.» Alle parole «quante sono le decine d'azioni» sono sostituite le parole «ogni cinque azioni,» e nello stesso articolo 37, alle parole finali «più di venticinque voti» sono sostituite le parole «più di venti voti.»
E) In fine dell'articolo 44 è aggiunta questa disposizione: «La Società pubblica ogni anno il suo bilancio appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale e ne trasmette copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-10-22;445#art-2