Art. 3
In vigore dal 23 nov 1872
Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1872, ma il Ministro della Guerra è autorizzato a ritardare, secondo l'opportunità, sia la costituzione dei singoli nuovi distretti, sia la formazione di tutte o parte delle nuove Compagnie permanenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 15 ottobre 1872.
VITTORIO EMANUELE
Ricotti.
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