Art. 1
In vigore dal 20 nov 1872
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Torrita (Roma), in data del 20 settembre 1872;
Vista la legge 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Torrita, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di Torrita Tiberina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 15 ottobre 1872.
VITTORIO EMANUELE
G. Lanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-10-15;1054#art-1