Art. 1

In vigore dal 24 ott 1890
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Pavia nelle adunanze del 27 maggio e 20 luglio 1872; Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di: Bereguardo, Pissarello e Zelata in data del 26 marzo 1868, 2 maggio 1869 ed 8 marzo 1868; Inverno e Monteleone Pavese in data del 24 e 16 maggio 1869; Cava Manara, Gerrecchiozzo e Torre dei Torti in data del 2, 31 e 1° maggio 1872; Villanterio e Monte Bolognola in data 6 e 2 maggio 1870; Battuda, Torradello e Torrino in data del1'8 giugno 1872, n.72, 84 e 70 (Serie 2ª); Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A; Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815, Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° gennaio 1873: I comuni di Passarella e Zelata sono soppressi ed aggregati a quello di Bereguardo, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 della legge comunale succitata; Il comune di Monteleone Pavese è soppresso ed aggregato a quello d'Inverno, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato; I comuni di Gerrecchiozzo e Torre dei Torti sono soppressi ed aggregati a quello di Cava Manara, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività del già comune di Gerrecchiozzo, a termini del succitato articolo 13; Il comune di Monte Bolognola è soppresso ed aggregato a quello di Villanterio, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato; e I comuni di Torradello e Torrino sono soppressi ed aggregati a quello di Battuda, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività del già comune di Torrino, a termini dell'articolo 13 succitato.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 1 settembre 1890, n. 7134 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1° gennaio 1891 resta revocata la disposizione stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1872, di tenere separate le rendite patrimoniali e le passivita' delle frazioni di Passarello, Zelata e Bereguardo, componenti il comune di Bereguardo, e sara' per cio' formato un bilancio unico delle entrate e delle spese del comune stesso".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-10-15;1052#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo