Art. 1
In vigore dal 24 ott 1890
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Pavia nelle adunanze del 27 maggio e 20 luglio 1872;
Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di:
Bereguardo, Pissarello e Zelata in data del 26 marzo 1868, 2 maggio 1869 ed 8 marzo 1868;
Inverno e Monteleone Pavese in data del 24 e 16 maggio 1869;
Cava Manara, Gerrecchiozzo e Torre dei Torti in data del 2, 31 e 1° maggio 1872;
Villanterio e Monte Bolognola in data 6 e 2 maggio 1870;
Battuda, Torradello e Torrino in data del1'8 giugno 1872, n.72, 84 e 70 (Serie 2ª);
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° gennaio 1873:
I comuni di Passarella e Zelata sono soppressi ed aggregati a quello di Bereguardo, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 della legge comunale succitata;
Il comune di Monteleone Pavese è soppresso ed aggregato a quello d'Inverno, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato;
I comuni di Gerrecchiozzo e Torre dei Torti sono soppressi ed aggregati a quello di Cava Manara, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività del già comune di Gerrecchiozzo, a termini del succitato articolo 13;
Il comune di Monte Bolognola è soppresso ed aggregato a quello di Villanterio, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato; e
I comuni di Torradello e Torrino sono soppressi ed aggregati a quello di Battuda, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività del già comune di Torrino, a termini dell'articolo 13 succitato.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 1 settembre 1890, n. 7134 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1° gennaio 1891 resta revocata la disposizione stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1872, di tenere separate le rendite patrimoniali e le passivita' delle frazioni di Passarello, Zelata e Bereguardo, componenti il comune di Bereguardo, e sara' per cio' formato un bilancio unico delle entrate e delle spese del comune stesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-10-15;1052#art-1