Art. 1
In vigore dal 12 nov 1872
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Gallicano, in data del 15 settembre 1872;
Vista la legge 20 marzo 1865, allegato A,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Gallicano, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di Gallicano nel Lazio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-10-03;1042#art-1