Art. 1
In vigore dal 12 ott 1872
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di
Barbarano, in data 4 agosto 1872,
Campagnano, in data 11 agosto 1872,
Monticelli, in data 7 agosto 2872;
Vista la legge comunale e provinciale,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono autorizzati i comuni di Barbarano, nella provincia di Roma, ad assumere la denominazione di Barbarano Romano;
Campagnano, nella provincia di Roma, ad assumere la denominazione di Campagnano di Roma;
Monticelli, nella provincia di Roma, ad assumere la denominazione di Montecelio;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 1° settembre 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-09-01;993#art-1