Art. 1
In vigore dal 4 ott 1872
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dall'Interno;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale d'Ischia, in data 22 luglio 1872;
Vista la legge comunale e provinciale,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune d'Ischia, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di Ischia di Castro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 18 agosto 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-08-18;973#art-1