Art. 1

In vigore dal 4 ott 1872
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dall'Interno; Vista la deliberazione del Consiglio comunale d'Ischia, in data 22 luglio 1872; Vista la legge comunale e provinciale, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune d'Ischia, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di Ischia di Castro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 18 agosto 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-08-18;973#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune d'Ischia ad assumere la denominazione di Ischia di Castro. — Testo vigente | Portale Normativo