Art. 2

In vigore dal 25 set 1872
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Belmonte e Torricella, cui si procederà a cura del prefetto della provincia, entro il mese di dicembre 1872, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma di legge, le attuali rappresentanze dei comuni suaccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 18 agosto 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-08-18;969#art-2

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