Art. 3
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-07-21;382#art-3
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La norma in esame non è più in vigore. Il testo del provvedimento è stato formalmente abrogato nella sua totalità ad opera della legge 7 aprile 2025, n. 56. Di conseguenza, le disposizioni originariamente previste non producono più effetti giuridici.
Il provvedimento originario approvava la Banca popolare di Recco, ma risulta attualmente privo di efficacia poiché è stato interamente abrogato dal legislatore.
Attualmente a nessuno, trattandosi di un provvedimento interamente abrogato.
Non è possibile applicare la norma a casi pratici attuali, in quanto l'intero provvedimento relativo alla Banca popolare di Recco è stato soppresso dalla legge n. 56 del 2025.
Con l'art. 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56 è stata disposta l'abrogazione totale dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.