Art. 3

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-07-21;382#art-3

In sintesi

La norma in esame non è più in vigore. Il testo del provvedimento è stato formalmente abrogato nella sua totalità ad opera della legge 7 aprile 2025, n. 56. Di conseguenza, le disposizioni originariamente previste non producono più effetti giuridici.

Perché esiste questa norma

Il provvedimento originario approvava la Banca popolare di Recco, ma risulta attualmente privo di efficacia poiché è stato interamente abrogato dal legislatore.

A chi si applica

Attualmente a nessuno, trattandosi di un provvedimento interamente abrogato.

Esempio pratico

Non è possibile applicare la norma a casi pratici attuali, in quanto l'intero provvedimento relativo alla Banca popolare di Recco è stato soppresso dalla legge n. 56 del 2025.

Cosa è cambiato

Con l'art. 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2025, n. 56 è stata disposta l'abrogazione totale dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 3 del provvedimento è ancora in vigore?No, l'intero provvedimento è stato abrogato e ha cessato di produrre effetti.
Quale atto normativo ha disposto la cancellazione del provvedimento?L'abrogazione è stata disposta dalla legge 7 aprile 2025, n. 56, tramite l'articolo 1, comma 1.
Cosa riguardava originariamente il provvedimento?Il provvedimento riguardava l'approvazione della Banca popolare di Recco.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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