Art. 3

In vigore dal 25 giu 1872
La Società contribuirà nelle spese degli Uffici d'ispezione per annue L. 500, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli addì 17 maggio 1872. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1872 Vol. 61 Atti del Governo a c. 57. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-17;298#art-3

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