Art. 1
In vigore dal 5 lug 1872
VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Vista la legge 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Vito, in data 14 aprile 1872,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di San Vito, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di San Vito Romano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 16 maggio 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-16;833#art-1