Art. 1

In vigore dal 5 lug 1872
VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Vista la legge 20 marzo 1865, allegato A; Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Vito, in data 14 aprile 1872, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di San Vito, nella provincia di Roma, è autorizzato ad assumere la denominazione di San Vito Romano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 16 maggio 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-16;833#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di San Vito ad assumere la denominazione di S. Vito Romano. — Testo vigente | Portale Normativo