Art. 2

In vigore dal 11 lug 1872
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Saltara e Serrongarina, cui si procederà a cura del prefetto della provincia entro il mese di luglio, in base alle attuali liste elettorali, debitamente riformate a senso dell'art. 17 della legge comunale, le attuali rappresentanze dei comuni suindicati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 14 maggio 1872. VITTORIO EMANUELE. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-14;837#art-2

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Art. 2 Che stacca la frazione di Bargni dal Comune di Saltara, unendola a quella di Serrongarina. — Testo vigente | Portale Normativo