Art. 1

In vigore dal 25 lug 1872
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni approvate con decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle provincie napoletane del 3 luglio 1861; Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Mercato San Severino in provincia di Principato Citeriore, addì 1° settembre 1871, e l'analoga proposta fatta dal prefetto di quella provincia; Visto ravviso del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 28 agosto 1869; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per Agricoltura, industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le contrade demaniali del comune di Mercato San Severino, in Principato Citeriore, denominate Cerreta, Pianaponte e Costafredda, della complessiva estensione di ettari 107 52 93, sono riconosciate alienabili con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872. VITTORIO EMANUELE. Castagnola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-05-12;855#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Col quale sono riconosciute alienabili le contrade demaniali del Comune di Mercato S. Severino, denominate Cerreta, Pianaponte e Costa Fredda. — Testo vigente | Portale Normativo