Art. 4 Col quale le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'allegato D della Legge 19 aprile 1872, riguardante la soppressione del contrabbando, saranno applicabili anche al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano gia' sdoganati. — Testo vigente | Portale Normativo