Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-04-19;768#art-4

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Art. 4 Col quale le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'allegato D della Legge 19 aprile 1872, riguardante la soppressione del contrabbando, saranno applicabili anche al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano gia' sdoganati. — Testo vigente | Portale Normativo