Art. 1

In vigore dal 3 mar 1872
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le Istruzioni approvate con Decreto del Nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napolitane del 3 luglio 1861; Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Montoro Inferiore, in Principato Ulteriore, del 27 luglio 1871, e la relativa proposta della Prefettura di quella Provincia; Visto l'avviso del Consiglio di Stato nella sua adunanza generale del 28 agosto 1869; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I fondi demaniali del Comune di Montoro Inferiore, in Principato Ulteriore, denominati Cerreta, Palazzola e Lauro o Monteragno, della estensione: il primo di ettari 74. 60 ed il secondo di ettari 6. 30, sono riconosciuti alienabili con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri fondi comunali, in adempimento della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 27 dicembre 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1872 Reg. 59 Atti del Governo a c. 40. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-12-27;622#art-1

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Art. 1 Col quale sono riconosciuti alienabili i fondi demaniali del Comune di Montoro Inferiore, denominati Cerreta, Palazzola e Lauro o Monteragno. — Testo vigente | Portale Normativo