Art. 1

In vigore dal 15 feb 1872
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le istruzioni approvate con decreto del Nostro Luogotenente Generale delle provincie napolitane del 3 luglio 1861; Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Scigliano in Calabria Citeriore del 6 novembre 1871 e la relativa proposta della prefettura di quella provincia; Visto l'avviso del Consiglio di Stato nella sua adunanza generale del 28 agosto 1869; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I fondi demaniali del comune di Scigliano in Calabria Citeriore, che fan parte del territorio dell'altro comune di Castagna in Calabria Ulteriore II, denominati Celifeto di ettari 41 64 e Romito di ettari 6 05, sono riconosciuti alienabili con le medesime formalità e cautele necessarie per l'alienazione degli altri terreni comunali in adempimento della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato A. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 27 dicembre 1871. VITTORIO EMANUELE. Castagnola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-12-27;621#art-1

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