Art. 2
In vigore dal 20 dic 1871
Rimangono ferme in ogni altra parte le disposizioni del citato decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 22 novembre 1871.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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